La plusvalenza – definizione – brevi cenni

Nella maggior parte dei casi, il privato che vende un bene immobile non paga alcuna tassa, anche se di solito ottiene un guadagno grazie all’aumento di valore avvenuto tra l’acquisto e la rivendita. Questo guadagno, chiamato “plusvalenza” è infatti tassato solo in alcuni casi previsti dalla legge. Vediamo quali.

La plusvalenza non è tassata quando l’acquisto è avvenuto per successione.

Per la donazione la plusvalenza è tassata in caso di vendita di un immobile ricevuto in donazione entro cinque anni dal precedente acquisto da parte del donante. Il valore iniziale da considerare è il prezzo a cui il donante aveva acquistato l’immobile.

Sono escluse dalla tassazione anche le abitazioni in cui il proprietario ha avuto la propria residenza (o quella di un suo familare), anche se la vendita dell’immobile avviene entro i cinque anni dall’acquisto.

La plusvalenza viene calcolata come differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto o di costruzione, aumentato di ogni altro costo inerente al bene e documentato. Questi costi devono risultare dalla fattura del notaio e, se l’acquisto era soggetto ad IVA, dalla fattura dell’impresa che aveva venduto l’immobile.

La plusvalenza deve essere inserita nella dichiarazione dei redditi del venditore e viene tassata in base alle aliquote progressive applicabile al suo reddito complessivo. L’aliquota minima è del 23%.

 

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